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Sez. 1, Sentenza n. 9616 del 23/07/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166521 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166521-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è necessario che esso sia di Rilevanza economica minima e trascurabile sotto il profilo oggettivo, essendo il criterio soggettivo meramente sussidiario. (Conf mass n 164361; (Conf mass n 154756; (Conf mass n 153437, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)