Sez. L, Sentenza n. 5978 del 24/04/2002 (Rv. 553983 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Accertamento in concreto da parte del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, che deve intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata nella quale si era ritenuto che la lettura degli elettrocardiogrammi rientra usualmente, per nozione diffusa tra gli utenti dei servizi sanitari, nella attività del medico, anche se non specialista in cardiologia).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)