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Sez. 2, Sentenza n. 5809 del 19/04/2001 (Rv. 546095 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Possibilità di circoscrivere il concetto di notorietà ad una qualificata cerchia sociale - Sussistenza - Affermazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546095-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

L'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, poiché tale affermazione è frutto di un potere discrezionale dello stesso giudice che, pertanto, non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda. Peraltro, al giudice è data la possibilità di far capo anche alla comune cultura di una specifica e, se del caso, particolarmente qualificata cerchia sociale - definita come insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi - cosi da far assurgere all'alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto (Nella specie, la S.C. ha confermato quanto ritenuto dalla C.A. secondo cui l'imprenditore (gioielliere) generalmente opta per la formula di assicurazione a primo rischio assoluto, pur pagando un premio più elevato rispetto a quello dei contratti ex art. 1907 cod. civ., nell'intento di evitare contestazioni con l'impresa assicuratrice in caso di furto parziale della merce esistente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)