Sez. 3, Sentenza n. 11511 del 15/02/2002 Ud. (dep. 21/03/2002) Rv. 221439 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati di cui alla legge n. 1086 del 1971 sul cemento armato - Rilascio della concessione in sanatoria ex artt. 13 e 22 legge n. 47 del 1985 - Estinzione - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Il rilascio in sanatoria della concessione edilizia, effettuato ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non determina la estinzione dei reati previsti dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, disciplinante le opere in conglomerato cementizio, atteso che le citate disposizioni estinguono i soli reati contravvenzionali previsti dalla norme urbanistiche, fra le quali non possono essere ricomprese le disposizioni aventi oggettivitĂ giuridica diversa, quale la citata legge n. 1086, rispetto alla tutela urbanistica del territorio.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 05/11/1971 num. 1086
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)