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Sez. 3, Sentenza n. 50 del 07/11/1997 Ud. (dep. 08/01/1998) Rv. 209661 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Concessione in sanatoria ex artt. 13 e 22 L.47/1985 - Estinzione dei reati - Violazione della normativa sul cemento armato - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209661-01

EDILIZIA - IN GENERE

La concessione in sanatoria ex art. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non estingue le violazioni della legge 1086/1971 (sul cemento armato), in conformità dell'espresso dettato dell'art 22, terzo comma, della legge 47/85, il quale prevede l'estinzione dei (soli) reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nelle quali non possono essere comprese le norme, come quella sul cemento armato, che pur attenendo all'attività edificatoria, sono diverse, sotto il profilo della "ratio" e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 05/11/1971 num. 1086

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)