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Sez. 1, Sentenza n. 21784 del 18/11/2004 (Rv. 578225 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Ricorso per omessa traduzione in lingua nota allo straniero - Rigetto del tribunale essendo l'omissione motivata - Ricorso per cassazione - Censura della statuizione sull'esistenza di tale motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2004-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578225-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Lo straniero che impugni per cassazione il decreto del tribunale di rigetto del ricorso avverso il decreto di espulsione, deducendo la violazione dell'art. 13, comma 7, d. lgs. n. 286 del 1998 per la omessa traduzione del provvedimento di espulsione in lingua a lui conosciuta, ha - ove il tribunale abbia statuito che il provvedimento motivava l'omissione - l'onere di censurare altresì tale statuizione, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)