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Sez. 1, Sentenza n. 11958 del 08/08/2003 (Rv. 565778 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Art. 13 T.U. immigrazione - Decreto di espulsione - Obbligo di traduzione nella lingua del paese di origine dello straniero o in altra lingua da lui conosciuta - Comunicazione in lingua italiana - Affermazione di mancata conoscenza della lingua italiana - Valutazione da parte del giudice di merito - Critica in cassazione - Requisiti - Specificità del ricorso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565778-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Lo straniero extracomunitario che si duole di non aver ottenuto il decreto di espulsione nella lingua madre (nella specie, quella albanese) e che impugni il provvedimento di convalida dell'espulsione adottato dal Tribunale, il quale abbia considerato legittima la comunicazione del decreto del Prefetto in lingua italiana, ritenendo che ne fosse provata la conoscenza da parte dell'espulso (in ragione dell'avvenuta presentazione da parte sua di una istanza di regolarizzazione in Questura e della sottoscrizione del relativo provvedimento di rigetto, comunicatogli nella medesima occasione dall'Ufficio pubblico) non può genericamente dolersi di tale accertamento ma deve specificare le deficienze o le contraddittorietà dell'"iter" argomentativo del provvedimento giurisdizionale impugnato e riportare il contenuto di quegli atti che il giudice del merito avrebbe erroneamente interpretato o trascurato e che, invece, per il loro contenuto, inducevano a ritenere che egli non avesse comunque conoscenza della lingua italiana.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)