Sez. 2, Sentenza n. 4463 del 06/10/1978 (Rv. 394132 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - PAGAMENTO DELLA PENALE - CONDIZIONI.*
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La penale pattuita per l'inadempimento od il ritardo nello adempimento, ai sensi dell'art 1382 cod civ, e dovuta a seguito del concreto verificarsi di detti eventi, senza che si richieda la Costituzione in mora del debitore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)