Sez. 1, Sentenza n. 10511 del 24/09/1999 (Rv. 530234 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Decorrenza - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE
La costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 cod.civ. non è richiesta in presenza di una clausola penale per l'adempimento o per il ritardo ai sensi dell'articolo 1382 cod.civ., per effetto della quale la penale è automaticamente dovuta a seguito del concreto verificarsi di detti eventi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)