diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1557 del 12/06/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152274 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO ED AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152274-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO ED AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITÀ.*

Le circostanze attenuanti generiche, che hanno lo scopo di adeguare la pena al caso concreto, possono essere negate anche solamente in base agli elementi della gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato, sufficienti ad assolvere l'Obbligo della motivazione. (V. Mass. N. 144812, nel senso che è sufficiente per negare le attenuanti generiche il criterio della gravità del fatto; (V. Mass. N. 147978, nel senso che il diniego può essere fondato sui soli precedenti penali). (Conf mass n 147401).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)