Sez. 5, Sentenza n. 476 del 30/10/1980 Ud. (dep. 27/01/1981) Rv. 147401 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI- ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO E AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI- ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO E AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITA.*
Le circostanze attenuanti generiche, che hanno lo scopo di mitigare la pena in particolari situazioni, possono essere negate anche solamente in base alla gravita del fatto e ai procedenti penali, in quanto in tal modo si esprime un giudizio negativo sulla personalita dell'imputato che non viene ritenuto meritevole dello speciale beneficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)