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Sez. 5, Sentenza n. 476 del 30/10/1980 Ud. (dep. 27/01/1981) Rv. 147401 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI- ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO E AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147401-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI- ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO E AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITA.*

Le circostanze attenuanti generiche, che hanno lo scopo di mitigare la pena in particolari situazioni, possono essere negate anche solamente in base alla gravita del fatto e ai procedenti penali, in quanto in tal modo si esprime un giudizio negativo sulla personalita dell'imputato che non viene ritenuto meritevole dello speciale beneficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)