Sez. L, Sentenza n. 4918 del 12/11/1977 (Rv. 388520 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE SUL PRESUPPOSTO DELLA VALIDITA DELL'ECCEZIONE SUBORDINATA DEL CONVENUTO - IMPUGNAZIONE DELL'ATTORE LIMITATA ALLA CONTESTAZIONE DELL'ECCEZIONE OPPOSTA IN VIA PRINCIPALE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RILASCIO DI FONDO RUSTICO CONCESSO IN AFFITTO.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE SUL PRESUPPOSTO DELLA VALIDITA DELL'ECCEZIONE SUBORDINATA DEL CONVENUTO - IMPUGNAZIONE DELL'ATTORE LIMITATA ALLA CONTESTAZIONE DELL'ECCEZIONE OPPOSTA IN VIA PRINCIPALE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RILASCIO DI FONDO RUSTICO CONCESSO IN AFFITTO.*
Il contenuto del giudicato civile risulta dall'intero oggetto della lite, dato cosi dalla domanda attrice, nei due elementi del petitum e della causa petendi, come dai temi di discussione, relativi ai detti petitum e causa petendi, introdotti dal convenuto. Da cio consegue che passa in giudicato la decisione di rigetto della domanda attrice, fondata sulla validita di un'eccezione opposta dal convenuto in linea subordinata, e impugnata dall'attore soccombente soltanto con riferimento all'eccezione opposta in via principale. (nella specie, la sentenza di primo grado aveva respinto la domanda di rilascio del fondo rustico concesso in affitto, accogliendo la eccezione subordinata del convenuto fondata sulla qualita di non coltivatore diretto dell'attore e non pronunciando sull'eccezione principale, fondata sulla sua qualita di coltivatore diretto. Il concedente-soccombente aveva impugnato limitandosi a negare la qualita di coltivatore diretto dell'affittuario. La suprema Corte ha ritenuto passata in giudicato la sentenza di primo grado, cassando cosi la sentenza di riforma emessa dalla Corte d'appello) (V 1834/74, mass n 370040).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)