Sez. U, Sentenza n. 57 del 05/01/1993 (Rv. 480161 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere | Indagini sommarie svolte dal pretore in sede penale con riguardo a denuncia anonima - Conseguente esclusione da parte sua di reati a carico del denunciato e remissione degli atti al procuratore della Repubblica per il reato di calunnia a carico del denunziante - Implicito provvedimento di archiviazione della denuncia - Inosservanza del dovere di astensione del pretore in ordine a detta archiviazione - Illecito disciplinare - Configurabilità.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere
Il pretore in sede penale, il quale, in esito ad indagini sommarie svolte con riguardo a denuncia anonima, escluda la configurabilità di reati a carico del denunciato, e, ravvisando la calunniosità della denuncia, rimetta gli atti al procuratore della Repubblica, emette un implicito provvedimento di archiviazione, della denuncia stessa, e, pertanto, può incorrere in responsabilità disciplinare, qualora, rispetto a tale archiviazione, risulti inosservante al dovere di astensione (nella specie, in quanto il fatto denunciato coinvolgeva il suocero).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)