Sez. U, Sentenza n. 8081 del 01/07/1992 (Rv. 477981 - 01)
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Successione ereditaria | Convenzione Italo-Elvetica conclusa a Berna il 22 luglio 1868 - Controversie relative alla successione "mortis causa" di un cittadino italiano o svizzero - Giurisdizione del giudice dell'ultimo domicilio del defunto nel suo paese di origine - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Successione ereditaria
La convenzione di stabilimento e consolato, conclusa a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868 e resa esecutiva in Italia con R.D. 5 maggio 1869, n. 5052, nonché il successivo protocollo di esecuzione 1 maggio 1869 attribuiscono, in deroga all'art. 4, n. 2 cod. proc. civ., tutte le controversie relative alla successione "mortis causa" di un cittadino italiano o svizzero, defunto in uno qualsiasi dei paesi stipulanti, e comunque insorte fra gli eredi, i legatari o altri soggetti interessati alla successione, al giudice dell'ultimo domicilio che il "de cuius" aveva nel suo paese di origine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 22/07/1868, Regio Decr. 05/05/1869 num. 5052
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)