Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 11/10/1978 (Rv. 394217 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO SULLA QUESTIONE SUCCESSIVAMENTE ESAMINATA DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO - IRRILEVANZA AI FINI DEL RISPETTO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO SULLA QUESTIONE SUCCESSIVAMENTE ESAMINATA DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO - IRRILEVANZA AI FINI DEL RISPETTO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE.*
Il principio del doppio grado di giurisdizione non importa la necessita che la causa, e le singole questioni che ne sono oggetto, vengano in concreto decise due volte da giudici diversi, ma e egualmente soddisfatto purche sulla questione successivamente esaminata dal giudice dell'impugnazione, sia stata possibile la cognizione da parte del primo giudice, ancorche questi abbia omesso di pronunciarsi su di essa. (Conf 276/71, mass n 349744).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)