Sez. 2, Sentenza n. 995 del 05/04/1971 (Rv. 350959 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - CRITERIO DIFFERENZIATORE - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO - VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - CARATTERISTICHE PARTICOLARI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - CRITERIO DIFFERENZIATORE - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO - VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - CARATTERISTICHE PARTICOLARI.*
Il fondamentale criterio differenziatore tra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel fatto che, mentre nel primo oggetto della prestazione e l'opera, cioe il risultato della propria attivita organizzativa, che il prestatore si impegna a fornire, con i mezzi che crede piu opportuni ed a proprio rischio, nel secondo, invece, e oggetto della prestazione l'energia lavorativa che il prestatore d'opera pone a disposizione dell'imprenditore, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza ed il controllo del datore di lavoro. Il vincolo di subordinazione, nelle imprese giornalistiche, presenta peraltro, una configurazione particolare, una commistione di elementi per la caratteristica squisitamente intellettuale dell'attivita professionale del giornalista, per la natura dell'opera redazionale o di collaborazione collettiva, per il carattere collettivo dei mezzi di utilizzazione di tale opera ed infine, per alcuni vincoli posti dalla legge sia per quanto riguarda l'iscrizione dei giornalisti nell'albo professionale, sia per quanto riguarda la pubblicazione del giornale e la diffusione di notizie a mezzo stampa. (V 2127'68, mass n 334292' 875'67, mass n 327043).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)