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Sez. L, Sentenza n. 188 del 16/01/1990 (Rv. 464835 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DETERMINAZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CLAUSOLE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PREVEDENTI IL DIVISORE TRENTA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464835-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DETERMINAZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CLAUSOLE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PREVEDENTI IL DIVISORE TRENTA - LEGITTIMITÀ.*

Al fine della Determinazione della retribuzione giornaliera per la quantificazione della base di calcolo di istituti cosiddetti indiretti (nella specie, compenso per lavoro straordinario), l'autonomia negoziale delle parti (nella specie, art. 15 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per i dipendenti delle aziende autoferrotranviarie) legittimamente può stabilire - senza incorrere in nullità ex art. 1418 cod. civ. - che detta retribuzione giornaliera sia pari alla retribuzione mensile divisa per trenta giorni anziché per il numero (ventisei) delle giornate lavorative mensili. (Conf 1573/88, mass n 457634, seconda parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)