diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1573 del 13/02/1988 (Rv. 457634 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DIVISIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE PER TRENTA - LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457634-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DIVISIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE PER TRENTA - LICEITÀ.*

La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, costituendo il corrispettivo non solo della prestazione lavorativa svolta dal dipendente nelle singole giornate lavorative ma anche dell'Obbligo di collaborazione con l'imprenditore (Obbligo che comporta lo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e la cui continuità non è esclusa dalle pause lavorative), compensa non soltanto i giorni di lavoro effettivo ma anche le giornate di riposo settimanale, senza peraltro che il criterio di suddivisione della retribuzione mensile come comprensiva o meno delle giornate di riposo abbia carattere cogente, pertanto, al fine della Determinazione della retribuzione giornaliera per la quantificazione della base di calcolo di istituti cosiddetti indiretti (nella specie, compenso per lavoro straordinario), l'autonomia negoziale delle parti (nella specie, art. 15 del C.C.n. Legge 23 luglio 1976 per i dipendenti delle aziende autoferrotranviarie) legittimamente può stabilire che detta retribuzione giornaliera sia pari alla retribuzione mensile divisa per trenta giorni anziché per il numero (ventisei) delle giornate lavorative mensili. (Conf 1656/87, mass n 451055; (Conf 262/87, mass n 450020; (Conf 64/87, mass n 449869; (Conf 6621/87, mass 454850; (Conf 6658/86, mass n 448816).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 15, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)