Sez. 3, Sentenza n. 8381 del 22/01/2008 Ud. (dep. 25/02/2008) Rv. 239283 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Pene accessorie ed altri effetti penali previsti dall'art. 609 nonies cod. pen. - Applicabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello - Divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di reati sessuali, l'applicazione d'ufficio da parte del giudice d'appello delle pene accessorie previste dall'art. 609 nonies cod. pen. non comporta alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius", in quanto tale applicazione è prevista espressamente dalla richiamata disposizione come conseguenza necessaria della condanna per "alcuno dei delitti previsti" nella medesima norma.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Cod. Pen. art. 609 quinquies, Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 novies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)