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Sez. 2, Sentenza n. 15806 del 03/03/2017 Ud. (dep. 29/03/2017) Rv. 269864 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Applicazione della pena accessoria non disposta in primo grado - Violazione del divieto della "reformatio in peius" - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269864-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il principio della "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, applichi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, erroneamente non disposta in primo grado, qualora, attesi i caratteri del reato attribuito all'imputato, sia prevista espressamente dall'art. 31 cod. pen. quale conseguenza necessaria della condanna per quel reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 31 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)