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Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 23/03/2004 (Rv. 571396 - 01)

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ | Fideiussione "omnibus" - Clausola prevedente la reviviscenza dell'obbligazione di garanzia in caso di invalidità o revoca di pagamenti eseguiti dal debitore principale - Validità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571396-01

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ

Non è nullo il contratto di fideiussione "omnibus" che contenga una clausola di reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria in caso di invalidità o di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore garantito. (Principio espresso in fattispecie di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente eseguite in favore della banca dal debitore principale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)