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Sez. 1, Sentenza n. 3011 del 08/02/2008 (Rv. 601922 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Fideiussione "omnibus" - Clausola di reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento eseguito dal debitore - Revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente - Natura vessatoria della clausola ex art. 1341 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601922-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

Il contratto di fideiussione "omnibus", che contenga una clausola di reviviscenza dell'obbligazione di garanzia per il caso di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore garantito, non è affetto da nullità, nè è ammissibile per la predetta clausola un'interpretazione analogica del secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., il quale ha carattere tassativo, nè ricorre, ai fini di un'interpretazione estensiva, identità di fattispecie con il caso espressamente previsto da tale norma (clausola di limitazione della facoltà di opporre eccezioni), potendo l'eccezione di pagamento essere dedotta solo dopo la revoca del medesimo. (Principio espresso in fattispecie, per obbligazione principale sorta anteriormente alla vigenza della legge n. 154 del 1992, di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente eseguite in favore della banca dal debitore principale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2881, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)