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Sez. 2, Sentenza n. 935 del 07/02/1985 (Rv. 439097 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE DELLA CAUSA CANCELLATA DAL RUOLO - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN PROCURATORE ISCRITTO NELL'ALBO DI UN TRIBUNALE DI ALTRO DISTRETTO GIUDIZIARIO - INESISTENZA DELL'ATTO - CONFERIMENTO CONTESTUALE DELLA PROCURA ANCHE AD UN DIFENSORE ABILITATO NEL DISTRETTO DEL GIUDICE ADITO MA NON COSTITUITOSI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439097-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE DELLA CAUSA CANCELLATA DAL RUOLO - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN PROCURATORE ISCRITTO NELL'ALBO DI UN TRIBUNALE DI ALTRO DISTRETTO GIUDIZIARIO - INESISTENZA DELL'ATTO - CONFERIMENTO CONTESTUALE DELLA PROCURA ANCHE AD UN DIFENSORE ABILITATO NEL DISTRETTO DEL GIUDICE ADITO MA NON COSTITUITOSI - IRRILEVANZA.*

La sottoscrizione dell'atto di riassunzione della causa cancellata dal ruolo, da parte di un procuratore iscritto nell'albo di un tribunale di altro distretto giudiziario, comporta, ai sensi dello art. 82, comma terzo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 5 del R.d. legge 27 novembre 1933 n. 1578, la inesistenza dell'atto riassuntivo, in quanto la sottoscrizione apposta dal procuratore non abilitato a esercitare lo jus postulandi nel distretto del giudice adito, è tamquam non esset. Nè tale difetto trova limite quando la procura sia stata conferita con lo stesso atto anche a un difensore abilitato a esercitare il patrocinio nel distretto del giudice adito ove a costituirsi in giudizio non sia stato questo ultimo, ma sia stato un terzo procuratore cui sia stata conferita una distinta procura. (V 4241/83, mass n 429173; (V 1790/78, mass n 391192).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)