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Sez. 3, Sentenza n. 4612 del 10/05/1999 (Rv. 526139 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. da parte della sentenza di primo grado non dedotta in appello - Deduzione per la prima volta in Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526139-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

La violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nella quale sia incorsa la sentenza di primo grado per non aver pronunciato su una domanda della parte, non può essere dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione quando non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)