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Sez. 2, Sentenza n. 5333 del 26/04/2000 (Rv. 536001 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo - Mancata deduzione in appello - Per contumacia del terzo - Deduzione per la prima volta in cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536001-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

La nullità dell'atto di chiamata in causa di un terzo, che non sia stata fatta valere in appello, per essere il terzo rimasto contumace (sebbene regolarmente citato in detto giudizio), non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)