Sez. L, Sentenza n. 16000 del 08/07/2009 (Rv. 609798 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Esercizio del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro - Denuncia in sede penale - Condizioni - Rispetto della verità oggettiva - Necessità - Modalità - Idoneità a non ledere il decoro del datore di lavoro e a pregiudicare l'impresa - Infondatezza dell'azione penale - Sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro - Accertamento del giudice civile adito per la verifica della legittimità della misura - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, è necessario che il prestatore - anche nel caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sugli articoli 24, primo comma, e 21, primo comma, della Costituzione - si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa. Ne consegue che, ove dall'iniziativa del lavoratore siano scaturite azioni giudiziarie nei confronti di altri collaboratori del datore di lavoro, risultate poi infondate, il giudice, adito per la verifica della legittimità della sanzione disciplinare irrogata (nella specie, il trasferimento ad altro reparto), deve valutare, tenendo conto (anche, ma non in via esclusiva) dell'esito del processo penale, se detto comportamento sia stato idoneo a creare un effetto gravemente destabilizzante dell'attività aziendale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 21 com. 1, Costituzione art. 24 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)