Sez. L, Ordinanza n. 3627 del 12/02/2025 (Rv. 673782-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Esercizio del diritto di critica del lavoratore - Limiti - Continenza formale - Parametri per valutare la violazione con riguardo ad un'unica frase o parola - Utilizzo di epiteti volgari, disonorevoli o infamanti - Necessità - Pertinenza - Significato nel rapporto di lavoro - Interesse alla conoscenza dei soggetti coinvolti nelle problematiche lavorative - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Il diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore deve esercitarsi nel rispetto sia del criterio della continenza formale - violato, con riguardo all'utilizzo di una sola parola o frase estrapolata dal contesto, solo dall'utilizzo di epiteti volgari, disonorevoli o infamanti dell'altrui reputazione senza alcun nesso con la disapprovazione espressa - che di quello della pertinenza riferito, nell'ambito del rapporto di lavoro, non all'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ma a quello dei soggetti coinvolti nelle problematiche lavorative poste al centro dell'esercizio del diritto di critica. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non viola il criterio della pertinenza il medico che inoltra a tutti i colleghi del reparto, oltre che al dirigente della struttura, una e-mail in cui lamenta di essere stato escluso dall'attività in sala operatoria, così come non viola la continenza formale - in considerazione delle origini e della storia personale del lavoratore - la frase "Caro Professore, per favore, tolga il Suo ginocchio dal mio collo. Come Lei, dovrei poter respirare anche io").
Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)