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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4627 del 22/03/2012 (Rv. 622394 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Sentenza dichiaratamente pronunciata secondo equità, in materia sottratta al giudizio equitativo - Conseguenze - Nullità - Indagine circa il contenuto effettivo della decisione - Irrilevanza - Regressione in primo grado - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622394-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Qualora il giudice di pace dichiari di decidere secondo equità una causa che doveva decidersi secondo diritto, la sentenza è per ciò solo nulla, a prescindere da qualsiasi indagine circa l'effettiva applicazione nella sentenza di regole di diritto positivo od equitative. Tuttavia, la nullità della sentenza, rilevata dal tribunale in sede d'appello, non comporta la regressione del giudizio alla fase di primo grado, ma impone al giudice d'appello di decidere il gravame secondo le regole di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 113 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)