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Sez. 3, Sentenza n. 5276 del 28/02/2008 (Rv. 601906 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Decisione espressamente assunta secondo equità - Erroneità della regola di decisione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Impugnazione - Possibilità per il giudice dell'impugnazione di valutare in concreto la regola di decisione seguita - Esclusione - Rinnovazione della decisione - Necessità - Distinzione tra i poteri del giudice di appello e quelli della Corte di cassazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2008-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601906-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Quando il giudice di pace, risolvendo espressamente una questione insorta sulla regola di decisione (sotto il profilo della individuazione del valore della controversia o della qualificazione del contratto alla stregua dell'art. 1342 cod. civ.), afferma che la causa dev'essere decisa secondo equità e la decide, la regola di decisione della causa deve intendersi necessariamente corrispondente a tale affermazione, con conseguente nullità della sentenza ove detta regola sia stata erroneamente individuata, non potendo il giudice dell'impugnazione, quale esso sia, valutare se la decisione sia stata in concreto assunta secondo diritto, dovendo, bensì, disporre, in base alla disciplina propria del giudizio di impugnazione alla quale è tenuto a conformarsi, la rinnovazione della decisione sulla base di una motivazione in diritto se trattasi del giudice di appello ovvero, se si tratta della Corte di cassazione, pervenendosi alla cassazione con rinvio affinché il giudice di rinvio provveda alla rinnovazione della decisione secondo diritto, a meno che non ricorrano le condizioni per la decisione direttamente nel merito, nel qual caso sarà la stessa S.C. che procederà a tale rinnovazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)