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Sez. 1, Sentenza n. 4172 del 18/06/1988 (Rv. 459248 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CARATTERE IMPUGNATORIO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - INSTAURAZIONE DI UN GIUDIZIO DI COGNIZIONE ORDINARIA - SOPRAVVENUTA NUOVA STIMA DELL'INDENNITÀ IN SEDE AMMINISTRATIVA A RETTIFICA DELLA PRECEDENTE - INDAGINE DEL GIUDICE ADITO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459248-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CARATTERE IMPUGNATORIO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - INSTAURAZIONE DI UN GIUDIZIO DI COGNIZIONE ORDINARIA - SOPRAVVENUTA NUOVA STIMA DELL'INDENNITÀ IN SEDE AMMINISTRATIVA A RETTIFICA DELLA PRECEDENTE - INDAGINE DEL GIUDICE ADITO - ESTENSIONE.*

Il giudizio d'opposizione avverso la stima dell'indennità di espropriazione, incluso quello proposto a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, non ha funzione impugnatoria del provvedimento amministrativo, ma introduce un procedimento di cognizione ordinaria, avente ad oggetto l'individuazione della misura dell'indennità per l'espropriazione di un determinato bene. Pertanto, qualora sopravvenga, nell'ambito della stessa procedura ablativa, una nuova stima dell'indennità in Sede amministrativa, a rettifica di quella precedente, l'indagine del giudice adito si estende necessariamente al controllo della congruità di tale nuova stima, senza che si richieda un ulteriore ed autonomo atto di opposizione.*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)