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Sez. 1, Sentenza n. 8702 del 02/09/1998 (Rv. 518547 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudizio di opposizione - Carattere impugnatorio - Esclusione - Criterio indennitario applicabile - Compito del giudice.
Stato
decisa il 1998-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518547-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Premesso che l'opposizione alla stima, di cui all'art. 19 legge 22.10.1971 n. 865, introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio dovuta per legge, la proposizione dell'azione determina in primo luogo il venir meno del carattere vincolante della determinazione amministrativa, e del riferimento ai presupposti normativi su cui essa è basata, essendo compito del giudice la corretta applicazione, e prima ancora individuazione, dei criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria avviata dai pubblici poteri, senza per questo essere vincolato dalle indicazioni delle parti, ma con il potere-dovere di autonoma individuazione delle norme applicabili, in ossequio al generale principio iura novit curia.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)