Sez. 1, Sentenza n. 406 del 27/01/1977 (Rv. 383955 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - DIVIETO DI CONCORRENZA - INOSSERVANZA - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMAZIONE DELLA SOCIETA - SOCIETA CON DUE SOLI SOCI - IRRILEVANZA - SOCIETA IN LIQUIDAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - DIVIETO DI CONCORRENZA - INOSSERVANZA - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMAZIONE DELLA SOCIETA - SOCIETA CON DUE SOLI SOCI - IRRILEVANZA - SOCIETA IN LIQUIDAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Qualora il socio di una societa in nome collettivo incorra in violazione del divieto di concorrenza, previsto dall'art 2301 primo comma cod civ, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni, ai sensi del terzo comma della norma medesima, spetta esclusivamente alla societa, e non, quindi, al singolo socio. Questo principio opera anche nel caso di societa formata da due soli soci, ovvero di societa messa in liquidazione, in quanto pure in tali ipotesi non viene meno l'autonomia della societa stessa, quale entita distinta dai soci, con un proprio patrimonio e con una propria capacita di agire a tutela del medesimo, a mezzo dei legali rappresentanti (nel caso di liquidazione, a mezzo dei liquidatori, ai sensi dell'art 2310 cod civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2301, Cod. Civ. art. 2310, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)