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Sez. 1, Sentenza n. 3835 del 05/07/1979 (Rv. 400294 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - RAPPRESENTANZA - GIUDIZIALE - ABUSI O ATTI ILLECITI DI UN SOCIO - RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA SOCIETA - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - DEL LIQUIDATORE - FATTISPECIE RELATIVA A SOCIETA DI FATTO E COSTITUITA DI DUE SOLI SOCI.*
Stato
decisa il 1979-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400294-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - RAPPRESENTANZA - GIUDIZIALE - ABUSI O ATTI ILLECITI DI UN SOCIO - RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA SOCIETA - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - DEL LIQUIDATORE - FATTISPECIE RELATIVA A SOCIETA DI FATTO E COSTITUITA DI DUE SOLI SOCI.*

L'autonomia patrimoniale delle societa di persone, (nella specie di fatto, e costituita di due soli soci), non consente al socio di agire in giudizio, uti singulus, per il risarcimento dei danni subiti dalla societa per effetto di abusi o di Atti illeciti compiuti da un altro socio: ne consegue che, scioltasi la societa, la legittimazione processuale nei giudizi originati da abusi o Atti illeciti di un socio spetta, sia dal lato attivo che dal lato passivo, esclusivamente al liquidatore della societa. (V 406/77, mass n 383955; (V 3869/68, mass n 337341).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)