Sez. 3, Sentenza n. 2327 del 25/02/1992 (Rv. 475933 - 01)
Contratti agrari - Colonia - Parziaria | Risoluzione per inadempimento per motivi attinenti allo svolgimento del contratto - Pronuncia limitata ai casi indicati nell'art. 5 delle legge n. 203 del 1982 - Applicabilità della norma ai contratti associativi non convertiti - Contestazione dell'inadempimento del colono antecedente alla proposizione della domanda di risoluzione - Necessità.
Contratti agrari - Colonia - Parziaria
La risoluzione per inadempimento della colonia parziaria per motivi attinenti allo svolgimento del contratto può essere pronunciata solo nei casi indicati dall'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203, applicabile, ai sensi degli artt. 34 ultimo comma e 25 della predetta legge, anche ai contratti associativi non convertiti, quali la mezzadria e la colonia parziaria, e la relativa domanda deve essere preceduta (a pena d'inammissibilità) dalla contestazione dell'inadempimento del colono a termini del disposto del terzo comma dell'art. 5 citato..
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)