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Sez. 3, Sentenza n. 8386 del 01/08/1995 (Rv. 493500 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE | Applicabilità alla fattispecie ex art. 31 della legge 203 del 1982 - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493500-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE

In tema di contratti agrari, il precetto di cui all'art. 5, comma terzo, della legge n. 203 del 1982 - a norma del quale il locatore, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è tenuto a contestare all'altra parte l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste - non è applicabile alla speciale ipotesi di risoluzione del rapporto associativo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 31 della legge stessa, per la mancata realizzazione, nei termini, del piano di sviluppo approvato dalla pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)