Sez. 3, Sentenza n. 1018 del 01/04/1968 (Rv. 332434 - 01)
VENDITA - CONSEGNA - DELLA COSA - DI IMMOBILE - LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI CONSEGNA - ONERE DEL VENDITORE.*
VENDITA - CONSEGNA - DELLA COSA - DI IMMOBILE - LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI CONSEGNA - ONERE DEL VENDITORE.*
Per liberarsi dall'obbligazione di consegnare un immobile il debitore e tenuto, ai sensi dell'art. 1216, comma primo cod.civ., a farne offerta formale al creditore mediante una intimazione di prenderne possesso, da eseguirsi nella Forma prescritta dal secondo comma del precedente art. 1209. Quindi la liberazione del debitore si verifica, qualora il creditore non provveda alla presa di possesso intimatagli, nel momento in cui egli esegua la consegna della cosa dovuta nelle mani di un sequestratario all'uopo nominato, ottemperando al disposto del secondo comma del citato art. 1216.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)