Sez. 3, Sentenza n. 84 del 16/01/1969 (Rv. 337928 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - IN GENERE - OFFERTA NON FORMALE - ESCLUSIONE DELLA MORA DEL DEBITORE - SUFFICIENZA - LIBERAZIONE DALL'OBBLIGAZIONE - OFFERTA REALE - NECESSITA - OBBLIGAZIONE DI RESTITUZIONE DI UN IMMOBILE - NECESSITA DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE A UN SEQUESTRATARIO NOMINATO DAL GIUDICE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - IN GENERE - OFFERTA NON FORMALE - ESCLUSIONE DELLA MORA DEL DEBITORE - SUFFICIENZA - LIBERAZIONE DALL'OBBLIGAZIONE - OFFERTA REALE - NECESSITA - OBBLIGAZIONE DI RESTITUZIONE DI UN IMMOBILE - NECESSITA DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE A UN SEQUESTRATARIO NOMINATO DAL GIUDICE.*
Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, questo, ove voglia conseguire l'effetto piu ampio della liberazione dall'obbligazione, e tenuto a far seguire l'offerta reale o per intimazione o secondo gli Usi, di denaro o cose mobili, dal deposito, da eseguirsi a norma di legge, e, per l'intimazione di consegna degli immobili, dalla consegna dell'immobile a un sequestratario nominato dal giudice. (sulla prima parte V 1381-66, massima 322749 1190-63 sulla seconda parte, V 1018-68, massima n 332434).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)