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Sez. 3, Sentenza n. 3249 del 16/05/1981 (Rv. 413828 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413828-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La garanzia per evizione (art 1483 cod civ) - che comporta, con la risoluzione del contratto, l'Obbligo di restituzione del prezzo, il rimborso delle spese e il pagamento dei frutti che il compratore evitto ha dovuto restituire al terzo evincente - opera non solo nel caso in cui il compratore, per una causa preesistente alla conclusione della vendita, perda successivamente il diritto legittimamente acquistato, ma anche nel caso in cui il compratore medesimo sia costretto a subire la pretesa del terzo sul bene compravenduto per la condizione di minore tutela giuridica in cui versa in conseguenza della mancata trascrizione nei registri immobiliari dell'acquisto del bene precedentemente compiuto dal suo dante causa. (V 2782/75, mass n 376797; (V 2516/62, mass n 253760).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2650

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)