Sez. 2, Sentenza n. 945 del 26/01/1995 (Rv. 489998 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Causa preesistente alla conclusione del contratto - Necessità - Appartenenza a terzi del bene in forza di usucapione perfezionatasi successivamente al contratto di compravendita - Evizione - Configurabilità - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE
Per l'ipotizzabilità dell'evizione è necessario che l'evento che l'ha determinata, anche se verificatosi in concreto successivamente, debba attribuirsi ad una causa preesistente alla conclusione del contratto. Non costituisce, pertanto, ipotesi di evizione il caso in cui l'appartenenza a terzi del bene in contestazione deriva da titolo (nella specie, usucapione) perfezionatosi in tempo successivo al contratto di compravendita del bene stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1488
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)