Sez. L, Sentenza n. 5957 del 06/11/1980 (Rv. 409744 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS -PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI SUPERSTITI(IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - FIGLI - PENSIONATO DELLA CASSA MARINARA - MORTE - DIRITTO DELLA FIGLIA NUBILE MAGGIORENNE ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS -PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI SUPERSTITI(IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - FIGLI - PENSIONATO DELLA CASSA MARINARA - MORTE - DIRITTO DELLA FIGLIA NUBILE MAGGIORENNE ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
Al fine della concessione della pensione di riversibilita in favore della figlia nubile maggiorenne, superstite, del genitore pensionato della cassa marinara, prevista dal dll 23 marzo 1946 n 391, dal DPR 26 aprile 1957 n 818 e dalle successive norme sull'Assicurazione generale obbligatoria riguardante le pensioni indirette, deve concorrere, all'atto del decesso del marittimo pensionato, la sussistenza di tre requisiti: a) la complessita del quadro patologico per gravi infermita fisiche o mentali; b) la conseguenziale inabilita assoluta e permanente ad un'attivita lavorativa proficua, da valutarsi con criteri diversi da quelli vigenti per la concessione della pensione d'invalidita; C) la vivenza a carico del pensionato marittimo poi deceduto.*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 22/03/1946 num. 391 art. 14, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)