Sez. L, Sentenza n. 3425 del 22/05/1986 (Rv. 446381 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - INABILITÀ AL LAVORO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - INABILITÀ AL LAVORO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
L'inabilità al lavoro, prevista dall'art. 39 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 quale presupposto della pensione in favore dei superstiti, va misurata con criteri diversi da quelli vigenti per la concessione della pensione d'Invalidità e nella sua valutazione ben possono concorrere i cosiddetti fattori extrabiologici (ossia i fattori ambientali, socio-economici, culturali), ancorché con efficacia preponderante e decisiva allorquando in concreto non consentono l'adeguato espletamento di quell'unica attività lavorativa che sia possibile per il superstite in ragione delle sue infermità fisiche. (V 5027/80, mass n 408885; (V 5957/80, mass n 409744).*
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)