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Sez. 2, Sentenza n. 881 del 22/03/1972 (Rv. 357111 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - AD SUBSTANTIAM - INDISPENSABILITA - INAMMISSIBILITA DELL'INTERROGATORIO.*
Stato
decisa il 1972-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357111-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - AD SUBSTANTIAM - INDISPENSABILITA - INAMMISSIBILITA DELL'INTERROGATORIO.*

L'interrogatorio formale e inammissibile se riguarda rapporti giuridici per la cui Costituzione e richiesto ad substantiam l'atto scritto. (Conf 1242'69, mass n 339865).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)