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Sez. 3, Sentenza n. 1242 del 18/04/1969 (Rv. 339865 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339865-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - CONDIZIONI.*

L'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione della parte alla quale e deferito, e sempre ammissibile, purche verta su circostanze concludenti ed influenti, non riguardi rapporti per i quali sia richiesta la prova scritta ad substantiam e non sia talmente in contrasto con gli Atti di causa da apparire dilatorio o defatigatorio. (V. 2845-67, massima n.330433 2110-67, massima n.329232).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)