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Sez. 2, Ordinanza n. 26523 del 01/10/2025 (Rv. 676924-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO | Violazioni amministrative - Titolo giudiziale definitivo - Termine di prescrizione ex art. 28 l. n. 689 del 1981 - Esclusione - Regime di prescrizione ex art. 2953 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676924-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO

In caso di rigetto, con sentenza passata in giudicato, dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive con il decorso del termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2953 c.c., e non di quello di cinque anni stabilito dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, perché il titolo originario, costituito dal provvedimento amministrativo, è sostituito da quello giudiziale. (Principio affermato in riferimento a somme dovute per violazioni del codice della strada).

Cod. Civ. art. 2953, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)