Sez. 5, Ordinanza n. 25222 del 19/09/2024 (Rv. 672377-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Cartella di pagamento - Definitività della pretesa per sentenza passata in giudicato - Termine decennale di prescrizione - Applicabilità - Termini ex artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Esclusione - Natura processuale della decisione - Irrilevanza. TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE - In genere.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, né al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, operando invece il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitività della pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.
Cod. Civ. art. 2953, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/11/1997 num. 472 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)