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Sez. 1, Sentenza n. 5431 del 04/06/1994 (Rv. 486888 - 01)

Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori - Genitori - Condotta pregiudizievole al figlio - In genere | Procedimento di separazione personale fra i coniugi - Pendenza - Incidenza sulla competenza del Tribunale per i Minorenni ad emettere provvedimenti ablatori o limitativi della potestà genitoriale - Esclusione - Predetti provvedimenti - FAtti sopravvenuti nel giudizio di separazione - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486888-01

Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori - Genitori - Condotta pregiudizievole al figlio - In genere

La pendenza del procedimento di separazione personale fra i coniugi - con la correlata competenza del giudice ordinario a provvedere, ex art. 333 cod. civ., circa l'affidamento della prole, secondo la necessità prodotte dal fatto stesso della frattura del vincolo coniugale - non esclude la competenza del Tribunale per i Minorenni ad emettere, ai sensi dell'art. 336 cod. civ. e nell'esclusivo interesse dei figli, su istanza di uno dei genitori o di altro dei soggetti legittimati secondo tale norma, provvedimenti ablatori o limitativi della potestà genitoriale, dei quali poi dovrà tenere conto il giudice della separazione come fatto sopravvenuto, nell' esercizio della suddetta competenza ed in sede di modificazione dei provvedimenti provvisori adottati nella fase presidenziale del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)