diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2797 del 28/03/1997 (Rv. 503385 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI | Pendenza del giudizio di separazione - Richiesta di provvedimenti, anche cautelari, ex artt. 330 e 333 cod. civ. - Relativa competenza - Del Tribunale dei Minorenni - Sussistenza. - Conflitto di competenza - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503385-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI

In pendenza del giudizio di separazione dei coniugi dinanzi al Tribunale ordinario, nel corso del quale siano stati adottati, ex art. 155 cod. civ., provvedimenti relativi all'affidamento dei figli, il Tribunale dei minorenni può essere sempre adito per l'adozione dei provvedimenti, anche cautelari, di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., attribuiti alla competenza esclusiva di tale ufficio giudiziario, senza che l'eventuale adozione dei provvedimenti richiesti determini un conflitto di competenza con il Tribunale ordinario, posto che questo potrà tener conto della decisione del giudice specializzato, quale fatto sopravvenuto, ove essa risulti rilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)