Sez. 3, Sentenza n. 373 del 25/01/1985 (Rv. 438580 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - PRESTAZIONE DELL'IMPRESA DESIGNATA - MASSIMALE - COSIDDETTO LIMITE CATASTROFALE - PERSONA DANNEGGIATA O SINISTRATA - NOZIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - PRESTAZIONE DELL'IMPRESA DESIGNATA - MASSIMALE - COSIDDETTO LIMITE CATASTROFALE - PERSONA DANNEGGIATA O SINISTRATA - NOZIONE.*
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale posto a carico del fondo di garanzia, il massimale previsto dall'art. 21 della legge n. 990 del 1969 (cosiddetto limite catastrofale), rispettivamente per il veicolo (o natante) non identificato (primo comma) e per quello non assicurato ovvero assicurato presso impresa in liquidazione, va riferito alla "persona danneggiata o sinistrata", intendendosi con tale espressione la vittima dell'incidente e non l'erede o l'avente causa di essa, con la conseguenza che, qualora la persona danneggiata abbia più di un avente diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla sua morte, la complessiva entità del risarcimento resta circoscritta nei limiti del massimale medesimo.*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)