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Sez. 1, Sentenza n. 3307 del 17/03/1992 (Rv. 476311 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Oggetto | Mero esercizio del diritto di contraddistinguere i prodotti fabbricati o commerciati o altrimenti trattati - Assoggettamento all'imposta sulla pubblicità - Esclusione - Fattispecie -
Stato
decisa il 1992-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476311-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Oggetto

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualora l'imprenditore si limiti al mero esercizio del diritto di contraddistinguere i prodotti da lui fabbricati o commerciati od altrimenti trattati, mantenendo il suo operato nell'ambito delle facoltà riconosciutegli dalle norme che disciplinano l'uso della ditta o del marchio, l'eventuale effetto pubblicitario che indirettamente o direttamente ne possa derivare non può di per sè implicare assoggettamento all'imposta ai sensi dell'art. 6 DPR 26 ottobre 1972 n. 639, occorrendo a tal fine un fatto o un comportamento ulteriore che valga a conferire all'azione di quell'imprenditore il carattere proprio dell'autonomo fenomeno pubblicitario (nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che ha escluso l'assoggettabilità alla imposta delle scritte riproducenti il marchio della società produttrice apposte sui distributori di carburante).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 639 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)