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Sez. T, Ordinanza n. 32621 del 15/12/2025 (Rv. 677275-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - OGGETTO | Imposta comunale sulla pubblicità - Deroga ex d.m. 26 luglio 2012 - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677275-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - OGGETTO

In tema di imposta sulla pubblicità, la deroga all'imposizione prevista dal d.m. 26 luglio 2012 attiene unicamente ai casi di "apposizione del marchio di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere" ed è diretta unicamente alle imprese produttrici, sicché non si applica nelle ipotesi in cui su tali macchine sia apposto un segno distintivo diverso dal marchio di fabbrica del produttore, le quali rimangono sottoposte alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 507 del 1993. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in relazione all'apposizione del marchio "Fassa" su dei silos aveva ritenuto applicabile la deroga prevista dal citato d.m. senza accertare se i silos rientrassero, a fini fiscali, nel concetto di "macchine da cantiere" e se il marchio corrispondesse a quello del fabbricante).

DM min. EFI 26/07/2012 art. 1, DM min. EFI 26/07/2012 art. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)